PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Funzione sociale della famiglia).

      1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce i diritti fondamentali della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, con compiti di sviluppo della persona, procreazione, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza dei figli e solidarietà tra le generazioni.

Art. 2.
(Attuazione del principio
della sussidiarietà orizzontale).

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, riconosce alle famiglie il ruolo di protagoniste dello sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorisce la realizzazione dei diritti connessi ai compiti loro propri nei settori dell'educazione, della cultura e della solidarietà, adottando apposite misure di sostegno, anche economiche.

Art. 3.
(Autorità garante della famiglia).

      1. È istituita l'Autorità garante della famiglia, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità, la quale opera in piena autonomia, è organo collegiale costituito da otto membri eletti nel numero di quattro ciascuno dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249. I membri

 

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sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e sono scelti tra persone di elevate doti morali, con specifica esperienza professionale sui temi giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti.
      3. L'Autorità si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da undici membri scelti dalla stessa Autorità tra magistrati e avvocati dello Stato, professori ordinari delle università, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, consiglieri parlamentari, dirigenti di associazioni familiari nazionali iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa Autorità. Presso l'Autorità è istituita, altresì, la Consulta nazionale delle associazioni familiari, con compiti di consulenza dell'Autorità alla quale rappresenta, altresì, le esigenze delle famiglie, anche in relazione ai vari contesti territoriali.
      4. L'attività e la composizione della Consulta sono disciplinate da un apposito regolamento dell'Autorità che prevede, altresì, i requisiti delle associazioni che vi aderiscono, in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
      5. I componenti dell'Autorità, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo.
      6. Entro tre mesi dalla nomina, l'Autorità adotta un regolamento di organizzazione che disciplina, altresì, il trattamento giuridico ed economico del personale, costituito da un contingente non superiore a quarantacinque unità, tratto da amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché la gestione delle spese, delle quali annualmente rende il conto alla Corte dei conti.
      7. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 4.
(Competenze dell'Autorità).

      1. L'Autorità ha funzioni di studio, di impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni dello Stato al fine di

 

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assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia stabilite dalla presente legge.
      2. L'Autorità:

          a) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca e con valutazione delle esperienze maturate all'estero e, in particolare, nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione nazionale vigente nonché sulle misure attuate per fronteggiare le emergenze legate a situazioni di disagio familiare;

          b) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie, attuando il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni aventi riflessi sul benessere delle famiglie;

          c) collabora con le amministrazioni dello Stato nell'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nella scuola e nella società e per la tutela dei minori;

          d) propone alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare; promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a promuovere lo sviluppo e la tutela della famiglia e dei suoi componenti più deboli, in particolare dei pazienti ricoverati presso presìdi ospedalieri pubblici e privati o strutture per anziani o per diversamente abili;

          e) promuove intese con regioni, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni del privato sociale dirette ad assicurare la permanenza nell'ambito familiare dei malati, degli anziani e dei diversamente abili, ai fini del miglioramento della qualità della vita;

 

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          f) rende pareri ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, sulle attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e sui livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          g) rende pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

          h) rende pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas da parte della competente Autorità;

          i) è sentita in sede di definizione dei contratti di servizio nazionale e regionale stipulati con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo per i profili di sua competenza.

      3. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative che ritiene opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari e per l'ulteriore attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
      4. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità accede, mediante idonee forme di collegamento telematico preventivamente concordate con le istituzioni che li detengono, ai documenti e alle banche dati delle amministrazioni dello Stato.

Art. 5.
(Prevenzione del disagio familiare).

      1. Al fine di contribuire a superare situazioni di disagio familiare, all'articolo

 

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3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nell'esercizio della funzione di consulenza e di assistenza nelle materie di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), il consultorio si avvale della collaborazione di un esperto designato dalle associazioni che svolgono attività di mediazione familiare ai sensi dell'articolo 342-ter, secondo comma, del codice civile e, ove si renda necessario, delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio indicate dalla Consulta nazionale delle associazioni familiari».

Art. 6.
(Equità fiscale e tariffaria).

      1. Tenuto conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'Istituto nazionale di statistica, i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico deducono, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata con apposita norma da inserire annualmente nella legge finanziaria, la quale contestualmente ridefinisce l'importo delle deduzioni per oneri di famiglia previste dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituita dalla seguente:

          «i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie numerose nonché a quelle che versano in condizioni economiche disagiate».

      3. Nel definire i parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas la competente Autorità tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.
      4. Per tutelare il potere di acquisto delle famiglie l'Autorità può stipulare accordi con gli enti locali e con gli esercenti dei servizi pubblici e di attività culturali e di spettacolo mirati a prevedere tariffe

 

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agevolate per le famiglie del comune di residenza, identificate da una Carta della famiglia rilasciata dalla stessa amministrazione locale.

Art. 7.
(Agevolazioni per l'accesso all'abitazione).

      1. Al fine di favorire le esigenze abitative delle famiglie, gli accordi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono definiti sentite le associazioni familiari presenti sul territorio, iscritte all'albo tenuto dall'Autorità di cui all'articolo 3, comma 3.
      2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, il cui importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria, a garanzia dei mutui contratti dalle famiglie di nuova costituzione o numerose per l'acquisto della casa di abitazione. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di accesso a tale garanzia.

Art. 8.
(Conciliazione famiglia-lavoro).

      1. Al fine di conciliare la cura della famiglia con le attività lavorative, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono norme dirette ad assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro, forme di lavoro a tempo parziale o a distanza. Gli stessi contratti collettivi prevedono modalità di riammissione in servizio di coloro che hanno abbandonato il lavoro per assicurare la cura dei propri doveri familiari.
      2. I contratti collettivi di cui al comma 1 prevedono altresì forme di ricongiungimento familiare dei coniugi.
      3. Il coniuge convivente del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato che è impiegato di ruolo in una

 

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amministrazione dello Stato ha diritto, all'atto dell'assunzione o del trasferimento, a essere impiegato, anche in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

Art. 9.
(Sostegno del diritto-dovere all'istruzione).

      1. Per favorire il pluralismo degli indirizzi culturali, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'Autorità può stipulare accordi con lo Stato e con gli enti territoriali finalizzati alla concessione in uso gratuito di immobili destinati ad enti e associazioni, anche privati, con finalità scolastiche senza scopo di lucro. Le convenzioni prevedono un vincolo di destinazione dell'immobile e l'esenzione, per l'ente proprietario, di ogni onere di manutenzione e di gestione.

Art. 10.
(Diritto della famiglia all'immagine).

      1. I mezzi di comunicazione e pubblicitari sono tenuti al rispetto dell'immagine e della dignità della famiglia.
      2. L'Autorità, a tutela dell'immagine e della dignità della famiglia nei mezzi di comunicazione e pubblicitari, richiama i responsabili dei comportamenti lesivi ai quali ingiunge di desistere dai medesimi e informa il Giurì previsto dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale adotta i provvedimenti di competenza, ivi comprese le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 

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Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.